Gli atti non contestati tempestivamente diventano nel merito definitivi a tutti gli effetti e non più impugnabili, neppure in fase di riscossione od esecuzione
10 Ottobre 2009 amministratore

Gli atti non contestati tempestivamente diventano nel merito definitivi a tutti gli effetti e non più impugnabili, neppure in fase di riscossione od esecuzione

n. 944 - 27/06/2005 Quesito Illustre Avvocato, nel complimentarmi con Lei per i suoi pregevoli pareri, vorrei porle il seguente quesito. La Conc.

n. 944 - 27/06/2005


Quesito
Illustre Avvocato, nel complimentarmi con Lei per i suoi pregevoli pareri, vorrei porle il seguente quesito.
La Conc. Gestline di Bologna, con lettera di PT. prioritaria, ci ha comunicato di avere posto ipoteca sull'immobile di mia madre.
Il debito totale è di circa € 3.500,00 e fonda su 8 cartelle conseguenti a sanzioni stradali e Bolli auto risalenti agli anni dal 1990 al 1995.
Tutte le cartelle sarebbero contestabili nei tempi di formazione del ruolo e della notifica, visto che, per esempio, quella della tassa di Circolazione del 1992 è stata resa esecutiva, e quindi notificata, nel 1998; purtroppo però mia madre, che è ultrasettantenne e vive oggi soltanto con una pensione minima, non fece all'epoca opposizione, redendendole de facto esecutive.
Come possiamo difenderci?
Tali cartelle, essendo già nella sua formazione del ruolo oltre i limiti di legge, possono comunque considerarsi prescritte, oppure andavano necessariamente, irrimediabilmente contestate all'atto della notifica?
Inoltre, essendo cartelle precedenti al 01

Parere Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che gli atti non contestati tempestivamente diventano nel merito definitivi a tutti gli effetti e non più impugnabili, neppure in fase di riscossione od esecuzione, come ultimamente precisato dalla Corte di Cassazione - Sez. Trib. - con le sentenze n. 12336 del 10/06/2005 e n. 12690 del 13/06/2005 (in Il Sole24Ore di lunedì 20 giugno 2005, pag. 25).
Infine, per l'opposizione agli atti esecutivi è applicabile soltanto l'art. 57 D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, come sostituito, con effetto 01 luglio 1999, dall'art. 16 D. Lgs. n. 46 del 26/02/1999, dinanzi al giudice dell'esecuzione e mai davanti alla Commissione tributaria.
Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.

 
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