RC auto: come muoversi in caso di sinistro
Come fare la denuncia di sinistro È assolutamente consigliabile che la denuncia di sinistro venga effettuata utilizzando il modulo blu.
Come fare la denuncia di sinistro
È assolutamente consigliabile che la denuncia di sinistro venga effettuata utilizzando il modulo blu. Se questo non era disponibile al momento del sinistro, è utile compilarlo successivamente con i dati raccolti e sottoscriverlo.
In ogni caso, occorre che entrambi gli assicurati presentino sollecitamente al proprio assicuratore (entro tre giorni secondo il codice civile) la denuncia di sinistro e forniscano ogni altra indicazione eventualmente richiesta.
Come ottenere il risarcimento
La procedura "CID" - Convenzione Indennizzo Diretto
Questa procedura consente all'assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente dal proprio assicuratore e si applica quando:
1. il modulo blu è firmato da entrambi i conducenti; 2. si tratta
di urto fra due soli veicoli (esclusi ciclomotori e macchine agricole)
assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto
(CID); 3. non vi sono danni alle persone; 4. il danno al
veicolo non supera i 10 milioni di lire (euro 5173 iva compresa).
In tal caso, l'assicuratore: raccoglie la denuncia di sinistro e ne rilascia ricevuta all'assicurato (la ricevuta non è necessaria se la denuncia è stata inviata per lettera raccomandata); indica all'assicurato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno con il relativo recapito, numero telefonico e reperibilità; mette altresì a disposizione dell'assicurato l'elenco delle carrozzerie aderenti all'accordo ANIA-Carrozzieri, qualora la compagnia l'abbia sottoscritto; provvede alla perizia del danno entro 10 giorni da quello in cui è stato messo a sua disposizione il veicolo;
entro i 15 giorni successivi alla perizia:? in caso di accordo con l'assicurato, paga l'importo concordato e, contestualmente, può chiederne ricevuta;? in caso di disaccordo (ad esempio sull'entità del danno o sulle percentuali di responsabilità del sinistro), paga la somma che ritiene dovuta. In quest'ultimo caso, l'assicurato incassa la somma e può rivolgersi all'assicuratore dell'altro veicolo (con le procedure indicate al successivo paragrafo La procedura "ORDINARIA") per richiedere l'ulteriore parte di danno che ritiene gli debba essere risarcita.
Qualora, nel corso della procedura CID, l'assicuratore rilevi fatti che impediscano l'applicazione della procedura stessa, ne informa l'assicurato, invitandolo a rivolgersi all'assicuratore dell'altro veicolo (con le procedure indicate al successivo paragrafo La procedura "ORDINARIA"), al quale, contestualmente, trasferisce la pratica.