Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità
economia
10 Ottobre 2009 amministratore

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità

n. 304 - 22/10/2004 Quesito Ho un negozio prezzo un centro commerciale (ipermercato con galleria negozi). All'esterno della struttura vi sono delle insegne pubblicitarie relative ai singoli negozi (generiche, senza il nome del negozio. Per es. DUPLICAZIONE CHIAVI). Chi è l'obbligato principale al pagamento dell'imposta (le insegne sono

n. 304 - 22/10/2004



Quesito

Ho un negozio prezzo un centro commerciale (ipermercato con galleria negozi).
All'esterno della struttura vi sono delle insegne pubblicitarie relative ai singoli negozi (generiche, senza il nome del negozio. Per es. DUPLICAZIONE CHIAVI).
Chi è l'obbligato principale al pagamento dell'imposta (le insegne sono di proprietà del centro commerciale e io non posso toglierle a mio piacimento, anche se pubblicizza l'attività da me svolta all'interno del centro commerciale).
Il servizio esazione imposta ha notificato a me l'avviso di accertamento e non al centro commerciale che secondo me è l'obbligato principale.

Parere
L'art. 6, D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 stabilisce che soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso; è, in ogni caso, solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
In sostanza, in base al succitato articolo è soggetto passivo dell'imposta, in via principale, il titolare del mezzo attraverso cui il messaggio pubblicitario è diffuso e, in quanto tale, è tenuto ad adempiere l'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, di cui al successivo art. 8, ed al connesso pagamento del tributo.
Nei suoi confronti, inoltre, devono essere notificati eventuali avvisi di accertamento o di rettifica.
Peraltro, lo stesso art. 6 succitato riconosce la soggettività passiva, solidalmente con l'obbligato in via principale, di chi produce o vende i beni ovvero fornisce i servizi oggetto della pubblicità, ossia il soggetto pubblicizzato.
Da quanto sopra, consegue che quest'ultimo è obbligato al pagamento dell'imposta soltanto quando il titolare del mezzo pubblicitario non effettua il versamento del tributo o quando non risulta possibile l'individuazione dello stesso, come accade per le forme pubblicitarie abusive.
Il soggetto pubblicizzato è, quindi, definibile come 'responsabile dell'imposta', in quanto coobbligato in solido al pagamento del tributo con il soggetto passivo principale e con diritto di rivalsa su di esso.
In ogni caso, giova rilevare che, per il diritto tributario, la nozione di soggetto passivo deve necessariamente essere correlata al principio costituzionale della capacità contributiva, che rappresenta il connotato essenziale della persona fisica o giuridica che legittima qualsiasi tipo di imposizione prevista dall'ordinamento.
Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 10/E - 7 - 810 del 17 marzo 1994 ha precisato che, in ogni caso, tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità e quindi al connesso pagamento del tributo risulta essere il titolare del mezzo pubblicitario; solo a questi andrà, pertanto, notificato l'eventuale avviso di accertamento di rettifica e, soltanto nell'ipotesi in cui non paghi, ovvero non ne sia possibile l'individuazione, come nel caso di pubblicità abusiva, si procederà a richiedere il pagamento al soggetto pubblicizzato, sempre a mezzo di rituale avviso.
Quanto sopra, peraltro, è stato chiarito anche dalla Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con la sentenza n. 1611 del 1° marzo 1996.
Infine, Le preciso che, ultimamente, la Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - con la sentenza n. 17852 del 24 maggio - 3 settembre 2004 (in Guida Normativa del Sole 24-Ore n. 175 di lunedì 27 settembre 2004, pagg. 32 e segg., con interessante nota di commento di Ezio Maria Pisapia), ha stabilito il principio che il cartello stradale che porta all'azienda sconta sempre l'imposta locale sulla pubblicità, in quanto è soggetta al tributo ogni comunicazione con il pubblico che risulti obiettivamente idonea a far conoscere ai possibili acquirenti il nome, l'attività e il prodotto di un'azienda, a prescindere dal carattere effettivamente reclamistico.

 

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